Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per:

          a) operatore di logistica: l'impresa o l'ente che è incaricato di svolgere, in modo professionale, almeno due delle seguenti attività, integrate al servizio di trasporto: la pianificazione, la gestione e il controllo del flusso aziendale delle materie prime, dei semilavorati, ovvero dei prodotti finiti, comprese le operazioni di loro manipolazione, movimentazione, stoccaggio, immagazzinamento e spedizione;

          b) committente: l'impresa o l'ente che stipula o nel nome del quale è stipulato il contratto di prestazione di servizi di logistica con il relativo operatore;

          c) contratto di prestazione di servizi di logistica: l'accordo con cui, verso il pagamento di un corrispettivo, il committente affida all'operatore di logistica almeno due delle prestazioni di cui alla lettera a).

 

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